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Pignoramento presso terzi: come funziona?

Il pignoramento presso terzi è una procedura legale utilizzata per recuperare un debito di una persona o un'azienda nei confronti di un creditore. Nella maggior parte dei casi, il pignoramento presso terzi avviene dopo che il creditore ha ottenuto una sentenza in tribunale o un titolo esecutivo che attesti l'esistenza del debito e stabilisca la somma dovuta. Entriamo più nel dettaglio e vediamo insieme come funziona.

Che cos’è il pignoramento presso terzi?

Facciamo un passo indietro. Il pignoramento presso terzi rientra nel novero delle c.d. procedure esecutive. Si tratta dunque di quel procedimento, previsto dal Codice di Procedura Civile, che consente al creditore di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti del proprio debitore.

La particolarità di questa forma di pignoramento è che, mentre nelle altre forme di esecuzione il rapporto resta circoscritto a due soggetti (creditore e debitore), in questa procedura il rapporto viene esteso ad un terzo soggetto, il quale è estraneo al rapporto originario. Proprio in virtù di questo nasce il nome dell’istituto presso terzi.

Le procedure presso terzi più comuni

Le procedure presso terzi sono numerose. Tra le più comuni rientrano a titolo di esempio che vale la pena citare:

Come funziona il pignoramento presso terzi?

Prima di avviare la procedura esecutiva, il Codice di Procedura Civile richiede la preventiva notificazione al debitore di alcuni atti. Questi saranno propedeutici all’avvio della procedura di pignoramento. Nel dettaglio questi atti riguardano:

  • Un titolo esecutivo;
  • l’atto di precetto.

Solo dopo la notifica dei predetti atti, e il decorso dei termini di legge, il creditore procedente potrà notificare al debitore l’atto di pignoramento vero e proprio.

Cosa succede dopo l'atto di pignoramento presso terzi?

L’atto di pignoramento presso terzi, notificato al terzo pignorato (ad es. il datore di lavoro in caso di stipendio, piuttosto che l’Inps in caso di pensione), indicherà una serie di informazioni. Tra queste:

  •  i fatti che hanno portato al pignoramento medesimo;
  • i beni che si intendono pignorare;
  •  una data di udienza presso il quale il debitore potrà comparire,
  • un avviso per il terzo pignorato di trasmettere una dichiarazione che attesti, o meno, il rapporto col debitore.

Ad esempio si immagini un pignoramento presso terzi notificato a chi non è più il datore di lavoro del debitore. In questo caso il datore di lavoro dovrà avvertire il creditore. Questa procedura esecutiva è caratterizzata da una certa velocità nelle operazioni, in quanto si risolve in un'unica udienza, salvo casi particolari.

I possibili scenari: opposizione del debitore

Lo scenario può cambiare a seconda del comportamento del terzo pignorato e del debitore. Una prima situazione possibile è quella di opposizione da parte del debitore. Quest’ultimo può presentare opposizione nei confronti del pignoramento, contestando il diritto del creditore e chiedendo la sospensione della procedura esecutiva

Il giudice, quindi, dovrà pronunciarsi sulla richiesta del debitore attraverso una valutazione sommaria dei fatti riportati dal debitore e dal creditore. Se il giudice deciderà di non sospendere la procedura, allora potrà pronunciarsi sul pignoramento. Se, al contrario, deciderà di sospendere la procedura, assegnerà alle parti un termine per introdurre un giudizio ordinario che sarà finalizzato a valutare in maniera più approfondita le eccezioni sollevate dal debitore.

Dichiarazione del terzo positiva

Se il terzo pignorato (ad es. il datore di lavoro in caso di pignoramento dello stipendio) dovesse rendere dichiarazione positiva, cioè confermare il rapporto tra lui e il debitore aggredito, il giudice – in mancanza di opposizione – emetterà un’ordinanza di assegnazione delle somme pignorate così come indicate dal creditore nell’atto di pignoramento, oltre alle spese legali sostenute dal creditore stesso.

Dichiarazione del terzo non pervenuta

Se il terzo non trasmette alcuna dichiarazione, il giudice inviterà il creditore a notificare nuovamente l’atto di pignoramento. Laddove ancora la dichiarazione del terzo non dovesse pervenire il creditore, qualora sia certo del rapporto tra terzo e debitore, può produrre egli stesso le prove al giudice che potrà emettere uguale ordinanza di assegnazione delle somme pignorate.

Dichiarazione del terzo negativa

Se il terzo pignorato dovesse negare qualunque rapporto col debitore (ad es. il datore di lavoro dovesse far presente la cessazione del rapporto di lavoro già avvenuta col debitore: quindi i due non hanno più rapporti giuridici) il pignoramento risulterebbe vano. L’unica alternativa che resta al creditore, in questo caso, è quella di contestare la dichiarazione negativa del terzo. In questo caso sarà quindi il giudice a dover avviare un procedimento di accertamento dell’obbligo del terzo.

Cosa si può pignorare presso terzi?

Tramite il pignoramento presso terzi, l’espropriazione forzata può avere come oggetto:

  • crediti che il debitore ha rispetto ad un terzo;

 oppure

  • beni mobili di proprietà del debitore che il creditore procedente reputa appartenenti ad un terzo.

Dal punto di vista pratico, il creditore può individuare i crediti vantati dal debitore attraverso un'analisi patrimoniale, la quale comporta l'esame accurato di tutti i beni del debitore che possono essere oggetto di pignoramento.

Cosa cambia dal 22 giugno per i pignoramenti?

A partire dal 22 giugno 2022, nel procedimento di pignoramento presso terzi, sono stati introdotti nuovi obblighi, anche di natura telematica, a carico del difensore del creditore, in base all'art. 1 comma 32 della Legge 206/2021.

In seguito a questa modifica legislativa, il creditore ha l'obbligo di notificare al debitore e al terzo interessato l'avvenuta iscrizione a ruolo della procedura, fornendo l'indicazione del numero di ruolo, entro la data dell'udienza di comparizione specificata nell'atto di pignoramento presso terzi. Successivamente, il creditore deve depositare in via telematica l'avviso di notifica nel fascicolo dell'esecuzione.

Rispettare gli adempimenti

Sottolineiamo l'importanza di rispettare questi adempimenti. La mancata notifica dell'avviso al debitore e al terzo interessato o il mancato deposito telematico dell'avviso nel fascicolo dell'esecuzione comporterà l'inefficacia del pignoramento. Pertanto, è fondamentale adempiere correttamente a queste nuove disposizioni per garantire la validità e l'efficacia della procedura di pignoramento presso terzi.

Riforma processo civile: cosa cambia?

Se il pignoramento viene eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si applica solo nei confronti dei terzi ai quali l'avviso non è stato notificato o depositato correttamente. Tuttavia, è importante notare che nel caso in cui la notifica dell'avviso non venga effettuata, gli obblighi del debitore e dei terzi interessati cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.

Per garantire una corretta notifica dell'avviso, è possibile seguire le disposizioni previste dalla Legge 53/1994, che regola l'invio di comunicazioni tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Sarà pertanto necessario verificare se gli indirizzi PEC del debitore e dei terzi sono presenti nei pubblici elenchi, come stabilito dall'art. 3 bis di tale normativa.

Speriamo di aver fatto maggiore chiarezza in merito all’argomento pignoramento presso terzi. Se pensi di essere a rischio pignoramento, rivolgiti a noi. Per avere maggiori informazioni e un confronto gratuito con uno dei nostri consulenti potete rivolgervi all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonare allo 0444/1620697 oppure richiedere una consulenza gratuita.

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