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Legge 3/2012 (Legge salva suicidi)

Vuoi sapere se la procedura di sovraindebitamento (Legge 3/2012) è la migliore soluzione al tuo problema con i debiti? Affidati a Debit Consulting: ti consiglieremo il percorso migliore da intraprendere per massimizzare il risultato.

Legge 3/2012: cos'è la la legge sul sovraindebitamento

La legge 3/2012, nota al pubblico come “legge salva suicidi”, è una disciplina che ha l’obiettivo di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento. Infatti, tale legge consente al debitore di proporre, con l’ausilio dei competenti organi richiesti dalla normativa medesima, un accordo ai propri creditori di ristrutturazione dei propri debiti. Il piano dovrà, quindi, contenere una previsione circa le modalità di adempimento da parte del debitore (numero di rate e scadenza delle stesse).

Spesso e volentieri, moltissime persone ci contattano con la speranza che questa legge possa essere la soluzione a tutti i loro problemi. Leggendo su internet, infatti, sembra quasi che la Legge 3/2012 sia una panacea di tutti i mali e che consenta di cancellare i debiti quasi senza sforzo. 

Purtroppo non è affatto così! Anzi, al contrario, nella stragrande maggioranza dei casi esistono dei rimedi che sono molto più efficienti, rapidi e meno costosi, rispetto alla procedura di sovraindebitamento, e che portano il debitore a liberarsi dei propri debiti con minor sforzo. Per questo motivo, se stai cercando delle informazioni sulla Legge 3/2012 ti invitiamo a prendere contatto con noi per capire se, effettivamente, questa legge può essere utile nel tuo specifico caso oppure se ci sono alternative molto più soddisfacenti.

Ma cosa si intende per sovraindebitamento?

Il codice della crisi d’impresa (Decreto legislativo, 12/01/2019 n° 14, G.U. 14/02/2019), all’articolo 2, lett. c), definisce lo stato di sovraindebitamento nei seguenti termini:

Sovraindebitamento

“Lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza."

Il legislatore ha quindi previsto una forma di composizione della crisi e dello stato di insolvenza, purché ricorrano i presupposti normativi. Lo strumento adottato dal legislatore mira a favorire il consumatore, in quanto non è richiesta l’approvazione dei creditori ai fini dell’omologazione e, inoltre, i crediti rimasti insoddisfatti diventano inesigibili, liberando in questo modo il debitore da un peso che potrebbe precludergli ogni iniziativa futura.

Testo legge 3/2012: cosa prevede la normativa?

Art 7 della Legge 3/2012

Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo stesso, compreso l’integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 4. Il piano prevede le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti, le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.”

Proceduralmente il debitore dovrà consegnare al Tribunale e al Commercialista nominato tutta la documentazione inerente il suo patrimonio, affinché vengano poi predisposti i piani di rientro e le concrete modalità attuative per la soddisfazione dei creditori. Tra i beni oggetto del piano di rientro vi sono anche i crediti e i redditi futuri (come, ad esempio, il TFR). Qualora, tuttavia, il debitore venga meno all’accordo di rientro, la procedura si trasformerà automaticamente in quella di liquidazione del patrimonio.

Le procedure di sovraindebitamento ed esdebitazione

Con la Legge 3/2012 il legislatore è intervenuto adottando uno strumento volto all’esdebitazione dei cosiddetti “insolventi civili”, ovvero quei soggetti che non essendo imprenditori non sono assoggettabili alle procedure fallimentari. Con l’innovazione del Codice della crisi d’impresa, sono state introdotte tre possibili soluzioni differenti, alternative l’una con l’altra:

  • il piano di ristrutturazione debiti (artt. 67-73) riservato ai consumatori;
  • il concordato minore (artt. 74-83);
  • la liquidazione controllata del debitore (artt. 268-277).

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