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Pace fiscale 2023: cosa prevede la nuova Legge di Bilancio

In questi giorni è stata approvata la nuova Legge di Bilancio: ecco quello che prevede in materia di Pace Fiscale 2023.

Le nuove misure

La Legge di Bilancio 2023 include ancora la rottamazione delle cartelle esattoriali, con riferimento ai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate dal 1°gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e lo stralcio fino a 1.000 euro. Le novità previste per la definizione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, delle violazioni formali e degli omessi versamenti da atti di accertamento. Non mancano, infine, le definizioni agevolate delle liti tributarie. 

 Altre novità sono previste nelle ultimissime sulla Pace fiscale, nel testo approvato dalla Camera. Tra le tante misure di condono fiscale spiccano quelle di sostegno a favore dei contribuenti. Possiamo dire quindi che molte delle agevolazioni degli anni passati sono state confermate, ma ci sono comunque delle definizioni inedite. Ecco quali sono quindi gli strumenti offerti dalla Legge di Bilancio 2023 ai contribuenti per ottenere la Pace fiscale. Non dovrebbero esserci modifiche poichè queste definizioni hanno già superato l’iter parlamentare e sono state approvate in via definitiva per quello che sarà l’anno 2023.

La rottamazione delle cartelle esattoriali

Innanzitutto, è prevista la definizione agevolata dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Questi carichi possono essere estinti versando solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle esattoriali . In poche parole non sarà quindi necessario versare le sanzioni e gli interessi (compresi anche quelli di mora). Il versamento va fatto entro il 31 luglio 2023 in unica soluzione oppure in un totale di 18 rate la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti, dello stesso importo, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. Invece, i debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 saranno automaticamente annullati alla data del 31 gennaio 2023.

Regolazione di diversi tipi di irregolarità

La seconda parte di agevolazioni riguarda diversi tipi di irregolarità, tra cui le somme da controllo dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. In particolare:

- la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023, ovvero recapitate successivamente a tale data. Queste possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive oltre alle sanzioni nella misura del 3%;

- la regolarizzazione delle irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, relative alle imposte sui redditi, all’IVA e all’IRAP che non rilevano sulla determinazione della relativa base imponibile e sul pagamento di tali tributi e commesse fino 31 ottobre 2022. Queste possono essere regolarizzate attraverso il pagamento suddiviso in due rate (da versare rispettivamente entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024) di importo pari a 200 euro, per ognuno dei periodi d’imposta a cui fanno riferimento le violazioni;

- la regolarizzazione, per gli atti amministrati dall’Agenzia delle Entrate, del mancato versamento delle rate successive alla prima a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero, nonché di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sia stata notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione. A tal fine occorre versare l’imposta dovuta, in unica soluzione, entro il 31 marzo 2023 oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, la cui prima rata deve essere corrisposta entro il 31 marzo 2023;

- la regolarizzazione delle violazioni, diverse da quelle formali e da quelle definibili con la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni come sopra indicate, riguardanti dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti: per finalizzare la regolarizzazione occorre versare, entro il 31 marzo 2023, 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il versamento può essere anche suddiviso in otto rate trimestrali.

Contenzioso tributario

Infine, ci sono novità in materia di liti fiscali. Grazie a una disposizione, che ripropone, sostanzialmente, la medesima disciplina prevista dall’art. 6, D.L. n. 119/2018, sarà possibile definire, con modalità agevolate, le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, al 1° gennaio 2023, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). La controversia verrà sanata attraverso il pagamento di un importo uguale al suo valore. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia potrà essere definita con il pagamento del 90% del valore della stessa, che scende al 40% in caso di pronuncia favorevole di primo grado e al 15% in caso di pronuncia favorevole di secondo grado.

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

Un’alternativa all’agevolazione di cui abbiamo appena parlato, consiste nella conciliazione agevolata delle controversie tributarie basata sulla tipologia di conciliazione “fuori udienza” di cui all’art. 48, D.Lgs. n. 546/1992. In luogo dell’applicazione delle sanzioni nella misura del 40% del minimo previsto dalla legge in primo grado e nella misura del 50% del minimo previsto dalla legge in secondo grado, è previsto il pagamento delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge, degli interessi e degli eventuali accessori.

Rinuncia al ricorso per Cassazione

L’ultima soluzione proposta dalla nuova Legge di Bilancio propone per le controversie tributarie aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, la rinuncia al ricorso per Cassazione. In particolare, chi ha impugnato in Cassazione, entro il 30 giugno 2023 potrà rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito di una definizione transattiva: in tal caso, le sanzioni sono dovute in misura di 1/18 del minimo edittale (oltre agli interessi e agli eventuali accessori). La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti.

Con questo articolo speriamo di aver fatto chiarezza sulle misure in definizione agevolata previste dalla nuova Legge di Bilancio in materia di Pace fiscale 2023. Per avere maggiori informazioni e un confronto gratuito con uno dei nostri consulenti potete rivolgervi all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonare allo 0444/1620697 oppure richiedere una consulenza gratuita.

Comments (2)

  • Emiliano ACCIO

    • 02 Settembre 2023 at 12:38
    • #

    Dopo la sospensione del pagamento delle cartelle esattoriali, da quando si dovrà riprendere a pagare? Grazie

    reply

    • Debit Consulting team

      • 02 Settembre 2023 at 17:26
      • #

      Buonasera,
      si riferisce alla rottamazione chiusa al 30/06 di quest'anno?
      Se si riferisce a questo, e lei ha rateizzato la rottamazione, la prima rata sarà al 31/10/2023, la seconda a fine novembre. Questi primi due acconti sono pari al 10% del totale.
      Il resto verrà rateizzato a partire da febbraio; questa formula prevede anche un interesse del 2% del debito da restituire che viene spalmato ratealmente.
      Se, invece, ha scelto di pagare in un unica soluzione, non è previsto l'interesse del 2% e pagherà tutto al 31/10/2023.

      reply

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