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La Pace Fiscale

Affrontiamo in questo articolo uno degli argomenti maggiormente ricercati dai nostri clienti, ovvero la c.d. “pace fiscale”.

Si parla, sempre con maggiore insistenza, di rinnovarla stante le gravi difficoltà che moltissimi cittadini hanno riscontrato a causa del Covid-19. In molti, infatti, hanno perso il lavoro o più in generale hanno visto diminuire il proprio reddito. Tutto questo, indirettamente, ha anche colpito il Fisco, stante l’impossibilità per molti cittadini di pagare le tasse.

In questo articolo, quindi, vedremo in che modo si sono definite le vertenze precedenti, in attesa che il Governo dia novità per il rinnovo della Pace Fiscale.

Che cos'è la Pace Fiscale?

Anzitutto, la pace fiscale è una misura, introdotta nel 2018 con il decreto legge n. 118, che consente ai contribuenti di regolarizzare le rispettive posizioni con l’Agenzia delle Entrate versando le imposte dovute senza l’applicazione di sanzioni ed interessi.

Le misure sono differenti, a seconda della tipologia di procedimento, e per far chiarezza procederemo analizzandole una per una.

Qualunque debito col fisco si può risolvere con la Pace Fiscale?

No. Non tutti i debiti fiscali possono essere risolti con la pace fiscale. Daremo quindi conto di quali debiti, e in che limiti, si può usufruire dell’istituto in parola utilizzando come fonte direttamente il sito dell’Agenzia delle Entrate.

La Pace Fiscale comprende:

- Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;

- Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione;

- Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento per le società e associazioni sportive dilettantistiche;

- Definizione agevolata delle controversie tributarie;

- Definizione delle irregolarità formali;

- Definizione agevolata delle cartelle di pagamento;

 

1) Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (1):

L’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, consente la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento non ancora definiti al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto, nello stato del procedimento in cui si trovavano alla medesima data.

Si tratta di una forma di definizione agevolata sostanzialmente assimilabile all’acquiescenza agevolata all’accertamento, ma a condizione di maggiore favore per il contribuente, in quanto non è prevista solo una riduzione delle sanzioni, ma l’esclusione integrale delle stesse e degli interessi. Per fruire di questo beneficio occorre quindi pagare solo il “capitale”, vale a dire i tributi e gli eventuali contributi oggetto del procedimento di accertamento.

Quali sono gli atti definibili - Sono definibili i seguenti atti:

- gli inviti al contraddittorio in cui sono stati quantificati i maggiori tributi ed eventuali contributi notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 e per i quali, alla stessa data, non sia stato già notificato il relativo avviso di accertamento o sottoscritto e perfezionato l’accertamento con adesione

- gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre 2018 ma non ancora perfezionati, vale a dire quelli per i quali, alla predetta data non è stato effettuato il versamento e non sono ancora decorsi i venti giorni previsti per il perfezionamento

- gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data e rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che disciplina l’acquiescenza agevolata del contribuente agli avvisi di accertamento e di liquidazione

- gli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati di cui ai commi da 421 a 423 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018, sempreché non si siano resi definitivi e non siano stati impugnati alla stessa data.

Sono esclusi da questa definizione agevolata gli inviti al contraddittorio, gli avvisi di accertamento e gli atti di adesione emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167. La preclusione riguarda entrambe le edizioni della procedura e opera anche con riferimento agli eventuali atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della stessa.

Non possono formare oggetto di questa definizione agevolata gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati con ricorso, soggetto o meno al procedimento di mediazione, fino al 24 ottobre 2018 o anche successivamente; la controversia tributaria pendente alla data del 24 ottobre 2018 potrà essere definita in base alle disposizioni di cui all’articolo 6 dello stesso decreto-legge.

Inoltre, il contribuente che intende avvalersi di questa forma di definizione non può proporre dalla data di entrata in vigore del decreto-legge altre istanze con essa incompatibili, come per esempio l’istanza di accertamento con adesione.

In cosa consiste l’agevolazione - Come già anticipato, il contribuente può definire il rapporto tributario relativo agli atti prima indicati con il pagamento delle somme riferite tributi e contributi, beneficiando dello sconto integrale delle sanzioni pecuniarie amministrative, degli interessi e degli accessori. Gli accessori sono gli importi diversi dai tributi e dai contributi, quali in particolare le eventuali spese di notifica dell’atto tributario.

2) Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (2):

Con la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (pvc) è possibile definire il contenuto integrale dei pvc consegnati entro il 24 ottobre 2018, a condizione che - sempre entro il 24 ottobre 2018 - non sia stato ancora ricevuto un invito al contraddittorio o notificato un avviso di accertamento.

La definizione “integrale” deve riguardare tutte le violazioni - in materia di imposte dirette e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe e Iva - contenute nel processo verbale riferite ad un singolo periodo d’imposta: ciò significa che, qualora il processo verbale riguardi più periodi d’imposta, può essere definito integralmente anche un solo periodo d’imposta.

Per avvalersi della definizione agevolata si deve presentare la dichiarazione entro il 31 maggio 2019 e pagare le imposte autoliquidate senza applicazione di sanzioni e interessi.

Come si perfeziona la definizione:

La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio 2019.

È possibile rateizzare in 20 rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre e sull’importo di queste rate sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. È esclusa la compensazione.

3) Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento per le società e associazioni sportive dilettantistiche (3):

Le società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI possono avvalersi, con le specifiche modifiche previste dall’articolo 7 (Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d’imposta precedenti) del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito decreto) delle definizioni agevolate di cui agli articoli 2 (Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento) e 6 (Definizione agevolata delle controversie tributarie).

L’articolo 7 del decreto prevede specifiche modalità di definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento di cui al precedente articolo 2 riferiti alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI e iscritte nel Registro CONI.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 301338/2018 del 13 novembre 2018, a cui si rinvia, sono state disciplinate le modalità di attuazione della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento con riferimento alle società e associazioni sportive dilettantistiche.

La definizione agevolata riguarda, limitatamente a IRES, IRAP, e IVA, gli avvisi di accertamento e gli inviti al contraddittorio notificati e gli accertamenti con adesione sottoscritti, non ancora definiti al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto, nello stato del procedimento in cui si trovavano alla medesima data.

Si tratta di una forma di definizione agevolata sostanzialmente assimilabile all’acquiescenza agevolata all’accertamento, ma a condizioni di maggiore favore per le società e associazioni sportive dilettantistiche in quanto sono previsti la riduzione del 50% di IRES e IRAP, il pagamento integrale dell’IVA e una riduzione del 95% delle sanzioni e degli interessi.

Quali sono gli atti definibili – Sono definibili i seguenti atti:

- gli inviti al contraddittorio in cui sono stati quantificati i maggiori tributi  notificati fino al 24 ottobre 2018 e per i quali, alla stessa data, non sia stato già notificato il relativo avviso di accertamento o sottoscritto e perfezionato l’accertamento con adesione;

- gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre 2018 ma non ancora perfezionati, vale a dire quelli per i quali, alla predetta data non è stato effettuato il versamento e non sono ancora decorsi i venti giorni previsti per il perfezionamento;

- gli avvisi di accertamento notificati fino al 24 ottobre 2018 non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data e rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che disciplina l’acquiescenza agevolata del contribuente agli avvisi di accertamento;

Sono esclusi da questa definizione agevolata gli inviti al contraddittorio, gli avvisi di accertamento e gli atti di adesione emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167. La preclusione riguarda entrambe le edizioni della procedura e opera anche con riferimento agli eventuali atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della stessa.

Sono esclusi da questa definizione agevolata anche gli atti del procedimento di accertamento riferiti ad imposte diverse da IRES, IRAP e IVA.

Non possono formare oggetto di questa definizione agevolata gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati con ricorso, soggetto o meno al procedimento di mediazione, fino al 24 ottobre 2018 o anche successivamente; la controversia tributaria pendente alla data del 24 ottobre 2018 potrà essere definita in base alle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b), o all’articolo 6 del decreto qualora le società ed associazioni sportive dilettantistiche non siano iscritte al registro CONI o superino i limiti previsti dal comma 3 dell’articolo 7 del decreto.

Inoltre, le società e le associazioni sportive dilettantistiche che intendono avvalersi di questa forma di definizione non possono proporre dalla data di entrata in vigore del decreto altre istanze con essa incompatibili, come ad esempio l’istanza di accertamento con adesione oppure di scomputo delle perdite in accertamento.

In cosa consiste l’agevolazione – Come già anticipato, le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono definire il rapporto tributario relativo agli atti prima indicati con il pagamento del 50% delle maggiori IRES e IRAP, dell’intero importo della maggiore IVA, beneficiando dello sconto del 95% delle sanzioni pecuniarie amministrative e degli interessi, nonché dello sconto integrale degli accessori. Gli accessori sono gli importi diversi dai tributi, quali in particolare le eventuali spese di notifica dell’atto tributario.

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche non possono avvalersi della definizione agevolata qualora l’ammontare delle maggiori imposte indicate nell’atto da definire, relativamente a ciascun periodo d’imposta, è superiore a 30 mila euro per ciascuna delle imposte IRES o IRAP. La maggiore IVA non rientra nel calcolo del suddetto limite in quanto deve essere versata per intero. Nel caso in cui la società e l’associazione sportiva dilettantistica superi il suddetto limite può comunque avvalersi della definizione agevolata di cui all’articolo 2 del decreto.

4) Definizione agevolata delle controversie tributarie (4):

Le controversie tributarie con l’Agenzia delle Entrate, su atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia (il valore della lite è l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative alle sole irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste – vedi comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546).

In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.

In deroga alla regola generale che prevede il pagamento di un importo uguale al valore della lite, in caso di soccombenza dell’Agenzia, le controversie possono essere definite con il pagamento:

- del 40% del valore della controversia (soccombenza in primo grado);

- del 15% del valore della controversia (soccombenza in secondo grado);

Le controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl), per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono invece essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

La domanda per ottenere l’agevolazione può essere presentata da chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

Possono essere definite in maniera agevolata solo le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 119/2018) e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.

Come si perfeziona la definizione:

Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma (una per ogni atto impugnato) deve essere presentata una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, e deve essere effettuato un distinto versamento.

Nel caso in cui gli importi dovuti superano 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale per un massimo 20 rate trimestrali. Le rate successive alla prima vanno versate entro il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. È esclusa la compensazione.

Se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5) Definizione delle irregolarità formali (5):

Le  irregolarità,  le  infrazioni e le inosservanze di obblighi  o  adempimenti,  di  natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base  imponibile ai fini delle  imposte  sui  redditi,  dell'Iva  e dell'Irap  e  sul pagamento dei tributi, commesse fino  al  24  ottobre  2018,  possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

Il versamento deve essere effettuato in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020. É consentito anche il versamento in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2019. Le istruzioni per la compilazione del modello F24 e il codice tributo da utilizzare sono contenuti nella risoluzione n. 37 del 21 marzo 2019 - pdf

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

La procedura di regolarizzazione non può essere utilizzata per:

- gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria disciplinata dall’articolo 5-quater, Dl 167/1990 (voluntary disclosure);

- per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero;

- per le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto);

La definizione delle modalità di attuazione della procedura di regolarizzazione è demandata a un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

6) Definizione agevolata delle cartelle di pagamento (6):

Per quanto riguarda la “Rottamazione-ter”

l Decreto Legge n. 34/2019 (“decreto Crescita”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, ha riaperto i termini per aderire alla Definizione agevolata 2018, la cosiddetta “rottamazione-ter” delle cartelle. La nuova scadenza è fissata al 31 luglio 2019. La riapertura dei termini riguarda solo i debiti non ricompresi nelle dichiarazioni di adesione alla “rottamazione-ter” presentate entro lo scorso 30 aprile.

Infatti, in base a quanto previsto dal “decreto Crescita”, è ancora possibile aderire alla “rottamazione-ter” esclusivamente per i debiti che non siano stati inseriti in una precedente domanda di adesione alla “rottamazione-ter” o al “Saldo e stralcio”, presentata entro lo scorso 30 aprile 2019.

Per quanto riguarda il saldo e stralcio

Decreto Legge n. 34/2019 (“decreto Crescita”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, prevede la riapertura dei i termini per aderire al “Saldo e stralcio” delle cartelle (Legge n. 145/2018). La nuova scadenza è fissata al 31 luglio 2019. La riapertura riguarda solo i debiti non ricompresi nelle dichiarazioni di adesione al “Saldo e stralcio” o alla “rottamazione-ter” presentate entro lo scorso 30 aprile.

Infatti, in base a quanto previsto dal “decreto Crescita”, è ancora possibile aderire al “Saldo e stralcio” esclusivamente per i debiti che non siano stati inseriti in una precedente domanda di adesione alla “rottamazione-ter” o al “Saldo e stralcio”, presentata entro lo scorso 30 aprile 2019.

Chi intende aderire al “Saldo e stralcio” può farlo entro il 31 luglio 2019, scegliendo se effettuare il pagamento in un'unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021.

 

Note:

1) https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/accertamenti/definizione-agevolata-degli-atti-del-procedimento-di-accertamento/scheda-informativa-def-agevo-atti-procedimento-accertamento

2) https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/accertamenti/definizione-agevolata-processi-verbali-contestazione/scheda-informativa-def-agevo-processi-verbali-contestazione

3) https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/accertamenti/definizioni-agevolate-per-le-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/scheda-informativa-def-agevo-atti-associazioni-sportive-dilettantistiche

4) https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/accertamenti/definizione-agevolata-controversie-tributarie/scheda-informativa-def-agevo-controversie-tributarie

5) https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/accertamenti/definizione-delle-irregolarita-formali/infogen-definizione-irregolarita-formali

6) https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/definizione-agevolata-rottamazione

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