Cambiale non pagata, cosa succede? Partiamo col dire che la cambiale è un titolo esecutivo che consente al creditore di procedere direttamente alla riscossione della somma prestata con l’emissione del precetto di pagamento. Cosa succede in caso di mancato pagamento? Approfondiamo l’argomento.
In primo luogo, va detto che esistono diversi tipi di cambiale, come stabilito dalla Legge Cambiaria. Nello specifico, sono previste due differenti tipologie di cambiale:
La cambiale tratta, nota anche solamente come tratta, non prevede il pagamento diretto del debitore. Quest’ultimo, a sua volta, ordina ad un proprio debitore di saldare il debito al creditore per suo conto. Nel caso in cui il debitore incaricato accetti, sarà obbligato al pagamento seguendo lo schema di delegazione stabilito dall’articolo 1268 del Codice Civile in materia di Delegazione Cumulativa.
La cambiale vaglia, o cambiale pagherò, rappresenta invece una promessa di pagamento. Il debitore la sottoscrive in favore di un determinato creditore beneficiario. Si tratta dunque di un titolo di credito che attesta l’esistenza di un debito. Questo debito deve essere assolto entro una specifica data, stabilita da chi emette il titolo. Utilizzando la cambiale pagherò come forma di pagamento, chi contrae il debito riesce a gestirlo in base alle proprie esigenze.
Le cambiali possono essere definite anche relativamente alla loro data di scadenza. Nello specifico, una cambiale può definirsi:
In caso di cambiale non pagata, all’atto della sua presentazione, il mancato pagamento può essere contestato tramite un atto formale: la levata del protesto. Questa procedura è esplicata dall’articolo 51 della Legge Cambiaria.
“Il rifiuto dell'accettazione o del pagamento deve essere constatato con atto autentico (protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento)”.
In questo caso quindi la Legge prevede che:
L’obiettivo principale dell’atto di protesto è quello di garantire al portatore del titolo la possibilità di poter esercitare l’azione di regresso nei confronti dei debitori. Di conseguenza quindi, facilitare al creditore il recupero del denaro che gli spetta.
Una volta intrapresa la levata del protesto, si procede con la registrazione dell’atto. Questo viene registrato, in modo sequenziale, nell’apposito elenco. In seguito, viene trasmesso al presidente del Tribunale competente. Si tratta di quello in cui la levata del protesto è stata redatta.
Ogni inizio mese, queste informazioni vengono trasmesse dal presidente della Camera di commercio di competenza. Questi dati saranno pubblicati entro 10 giorni dalla ricezione dell’elenco. Il bollettino protesti è un archivio pubblico che tutti possono consultare all’esigenza.
Risulta così estremamente facile verificare quali sono i protesti a carico di una certa persona. Per Legge, nel bollettino dei protesti sono riportati tutti i protesti elevati su territorio italiano negli ultimi cinque anni.
Come abbiamo visto, una cambiale non pagata porta il creditore al protesto. Chi subisce il protesto di un titolo di credito può avere gravi conseguenze sulla propria reputazione creditizia. Ad esempio, il debitore può venire segnalato come cattivo pagatore. Quando questo avviene, sarà poi molto difficile ottenere del creditore ulteriore da parte di qualsiasi istituto bancario. Inoltre, potrebbe essere complesso instaurare perfino rapporti su basi attive. Questo perché nessun operatore ha piacere di relazionarsi con soggetti ritenuti poco meritevoli in ambito di credito, come ad esempio a seguito di una levata del protesto.
Le conseguenze negative non si limitano al debitore. Anche colui che ha garantito per conto del debitore potrebbe incorrere in spiacevoli situazioni.
Nonostante non sia lui stesso il debitore principale, il garante si assume comunque una responsabilità nei confronti del creditore. Di conseguenza, diventa il responsabile del pagamento della cifra dovuta in questione.
Poiché si tratta di un titolo esecutivo, la cambiale assegna al possessore legittimo il diritto di appropriarsi dei beni del debitore insolvente, tramite, ad esempio, un’azione di pignoramento. Per natura stessa del titolo, non è necessaria la sentenza di un giudice per poter procedere.
Nel caso in cui una cambiale venga pagata entro 12 mesi dalla levata del protesto, il debitore protestato potrà richiederne la cancellazione dal Registro.
La cancellazione può essere richiesta presentando l'apposita domanda presso l’Ufficio competente della Camera di Commercio del territorio.
Se la richiesta viene presentata correttamente, entro 20 giorni sarà possibile procedere con la cancellazione della segnalazione di protesto.
Per procedere con la cancellazione, è necessario che la domanda alla Camera di Commercio sia compilata correttamente, e accompagnata da:
E se invece il pagamento della cambiale è avvenuto oltre i 12 mesi dalla levata del protesto? In questo caso non si può più procedere direttamente con la cancellazione diretta del protesto. Trascorsi i 12 mesi, è necessario presentare una richiesta specifica al Presidente del Tribunale competente, con tutti i documenti necessari a confermare l’avvenuto saldo del debito.
Una volta fatto questo, nel caso in cui si riesca ad ottenere il decreto di riabilitazione, sarà possibile procedere con l’istanza presso la Camera di Commercio.
Sottolineiamo che comunque, il protesto delle cambiali decade in modo automatico dopo 5 anni dalla loro pubblicazione. Questo significa che, trascorsi 60 mesi dalla pubblicazione, anche se i titoli non sono stati pagati, il nominativo del protestato scomparirà dal Registro informatico dei protesti.
Se non hai saldato una cambiale, rivolgiti a degli esperti. Per avere maggiori informazioni e un confronto gratuito con uno dei nostri consulenti potete rivolgervi all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonare allo 0444/1620697 oppure richiedere una consulenza gratuita.
Via Ludovico Lazzaro Zamenhof, 817, 36100 Vicenza VI
La società Debit Consulting S.r.l., nell'erogare i propri servizi, si riserva di valutare in via preliminare la fattibilità della pratica, con particolare riferimento alla capacità patrimoniale del cliente. Tale prestazione è da intendersi quale obbligazione di mezzi e non di risultato, rimanendo conseguentemente esclusa la garanzia di raggiungimento del risultato trattandosi, in particolare, di prestazione di carattere intellettuale. Il cliente è inoltre informato che nel caso di definizione a saldo e stralcio del debito affidato alla presente società, egli sarà segnalato a sofferenza presso la Centrale Rischi dell'ente creditore, le cui informazioni sono sempre consultabili dagli intermediari finanziari per il periodo relativo agli ultimi trentasei mesi, mentre senza alcun limite per il soggetto segnalato.
Jorja
Saved as a favorite, I love your site!
reply