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Tregua fiscale: tutte le scadenze aggiornate

In ambito di tregua fiscale, il 28 marzo il Consiglio dei Ministri n. 26 ha preso diversi provvedimenti. Numerose le proroghe introdotte. Inoltre, è stato approvato un decreto legge contenente “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale”, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. Vediamo più nel dettaglio cosa è stato definito in questi giorni in materia fiscale.

Cosa prevede la pace fiscale 2023?

In materia di agevolazioni fiscali, il Consiglio dei Ministri è intervenuto sulla disciplina dell’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Il decreto proroga i termini previsti per la definizione in acquiescenza. Inoltre, prevede che possano essere definiti in acquiescenza anche gli atti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023. In particolare, quelli divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 gennaio.

Come aderire alla tregua fiscale?

La definizione agevolata introdotta con la Legge di Bilancio 2023 è stata quindi estesa. Per quanto riguarda gli avvisi di accertamento, gli atti di rettifica e le liquidazioni, definiti in acquiescenza nel periodo tra il 2 gennaio e il 31 gennaio 2023, gli importi dovuti possono essere ridefiniti in base alle disposizioni della Legge di Bilancio in materia di riduzione delle sanzioni e rateizzazione del pagamento.

La definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio, per quanto riguarda processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo, stabilisce l'accertamento con adesione relativo ai provvedimenti impositivi notificati dopo tale data ed emessi sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali.

Quali debiti rientrano nel saldo e stralcio?

Questa tregua fiscale permette di stralciare, regolarizzando la propria situazione debitoria, i mancati pagamenti di rate a seguito di:

  • acquiescenza;
  • accertamento con adesione; 
  • reclamo o mediazione;
  • conciliazione giudiziale;

Per poter partecipare al saldo e stralcio di questa agevolazione fiscale, l'assenza della notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di intimazione deve riferirsi alla data di entrata in vigore dell'ultima Legge di Bilancio. Nello specifico quindi, il 30 dicembre 2022.

Tregua fiscale: termini per le misure definitorie

Con l’aggiornamento del 28 marzo, i termini previsti precedentemente dalla Legge di Bilancio per l'accesso ad alcune delle misure definitorie previste sono stati aggiornati. In particolare:

  • viene rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale;
  • vengono modificati i termini per l'accesso al cosiddetto "ravvedimento speciale";
  • sempre in relazione al ravvedimento speciale, si prevede che la regolarizzazione debba essere perfezionata, invece del 31 marzo 2023, entro la data del 30 settembre 2023.

Ravvedimento speciale

La nuova tregua fiscale introduce una interpretazione autentica delle norme previste dalla Legge di Bilancio sulla regolarizzazione (ravvedimento speciale) delle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, sono escluse dal ravvedimento speciale:

  • le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni IVA, 
  • nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali.

La Legge di bilancio 2023 prevede un ravvedimento speciale rispetto alle violazioni commesse in merito alle dichiarazioni di cui al periodo d’imposta 2021 e agli anni antecedenti. Nello specifico, rientrano anche le dichiarazioni presentate quest’anno: 

  • 730;
  • modello Redditi;
  • 770. 

Come sanare la violazione?

Il contribuente può rimediare alla violazione che ha commesso presentando una dichiarazione integrativa. Fatto questo, procederà con il versamento:

  • dell’imposta,
  • degli interessi legali nonché
  • della sanzione pari ad 1/18 del minimo previsto.

Nello specifico, verserà la sanzione del 5% ossia del 90% ridotta a 1/18.

Il versamento delle somme dovute, può avvenire in un’unica soluzione o rateizzato. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto. Ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023.

Reati tributari non punibili

Con le nuove deroghe, si prevedono cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari, nello specifico:

  • omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità;
  • omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per annualità;
  • indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro.

Nello specifico, questo è valido quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità previste.

Il testo del provvedimento preso è ancora in elaborazione. Nell’attesa, ricordiamo che in tema di tregua fiscale ricordiamo che in data 20 marzo l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n 6. Qui sono presenti ulteriori chiarimenti proprio sulla definizione agevolata introdotta ad ampio raggio dalla Legge di Bilancio 2023.

Definizione delle controversie tributarie

In materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, di conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti spettanti alla Corte di Cassazione i termini ultimi sono stati aggiornati. 

Nello specifico, per la definizione delle liti tributarie pendenti, il termine per inviare la domanda e pagare gli importi dovuti è stato posticipato. In principio fissato per il 30 giugno 2023, ora è previsto per il 30 settembre 2023. Nell’eventualità in cui gli importi dovuti superino i 1000 euro, è concesso il pagamento rateizzato suddiviso in un massimo di 20 rate di pari importo

Le date stabilite per il versamento delle prime tre rate sono le seguenti:

  • Il 30 settembre 2023;
  • Il 31 ottobre 2023;
  • 20 dicembre 2023.

Le restanti entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.

Ulteriori deroghe stabilite

La tregua fiscale, aggiornata al 28 marzo 2023, ha visto la definizione anche di ulteriori deroghe anche in altri ambiti al di fuori dell’agevolazione fiscale diretta. Nel dettaglio, il testo provvisorio definisce che

  • il termine per la sospensione dei processi passa dal 10 luglio 2023 al 10 ottobre 2023;
  • l'eventuale diniego della definizione da parte dell'Agenzia deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 contro l’attuale 31 luglio 2024;
  • per le controversie tributarie definibili, i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023 (rispetto all’attuale 31 luglio 2023), sono sospesi per 11 mesi (in precedenza, nove mesi).



Con questo articolo speriamo di aver fatto chiarezza sulle nuove misure stabilite in materia di tregua fiscale. Per avere maggiori informazioni e un confronto gratuito con uno dei nostri consulenti potete rivolgervi all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonare allo 0444/1620697 oppure richiedere una consulenza gratuita.

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