fbpx

Decreto ingiuntivo: scopri come affrontare le conseguenze

Il decreto ingiuntivo è un atto emesso da un Giudice nei confronti di una persona fisica o giuridica per notificare che gli spetta il pagamento di una determinata somma nell’immediato. Ecco come muoversi se si viene indicati come debitori.

Viene emesso dal creditore

Il decreto in questione, chiamato anche provvedimento monitorio o ingiunzione di pagamento, è uno strumento immediato, efficace e che ha un costo irrisorio messo a disposizione del creditore per poter recuperare il proprio credito. Si tratta quindi di una garanzia in breve tempo per poter reclamare i beni di cui il debitore si è appropriato. Si può ricorrere a questa procedura però solo in casi specifici, che analizzeremo all’interno di questo articolo. L’ingiunzione viene emessa su ricorso del creditore, o di chi si dichiara esserlo, quando questi produce una prova scritta del proprio credito, senza la necessità di dover interpellare il debitore.

Cosa viene notificato al debitore?

Questo provvedimento monitorio è un rimedio giuridico con il quale il giudice, su richiesta del creditore, notifica al debitore:

  • il pagamento di una certa somma di denaro,
  • la consegna di una determinata quantità di cose fungibili,
  • la consegna di un determinato bene.

Poiché stiamo parlando di un vero e proprio atto giudiziario, questo trova la propria disciplina nel codice di procedura civile, agli articoli 633 e seguenti. Rientra nei procedimenti con prevalente funzione esecutiva, ossia:

  • l’iter è più veloce e semplificato rispetto ai procedimenti ordinari, 
  • consente di conseguire rapidamente un titolo esecutivo, 
  • a cui segue l’esecuzione forzata, ovvero il pignoramento dei beni del debitore. 

Questo decreto viene emesso senza contraddittorio; questo significa che non viene ascoltata la controparte e non c’è un accertamento approfondito del diritto fatto valere. Proprio per questo motivo si parla di cognizione sommaria. Questo principio viene meno nel caso in cui il presunto debitore si opponga. In questo caso si tratta di procedimento a cognizione piena, con il quale si chiede al giudice di accertare chi ha ragione e chi torto tra le due parti. Questo  comporta un prolungamento dei tempi e un aumento dei costi per avviare la  pratica.

Un rapido strumento di legge

Il ricorso a questo decreto, come abbiamo detto, è uno strumento messo a disposizione del creditore al fine di ottenere velocemente il bene di cui ha diritto e che il debitore non gli restituisce. La sua peculiarità consiste:

  • nella facilità della procedura, 
  • nella velocità di emissione,
  • nei costi irrisori rispetto ad un ordinario processo di natura giuridica. 

Una volta ottenuto il provvedimento munito della formula esecutiva, esso costituisce titolo esecutivo, ossia quello strumento che la legge chiede al creditore per legittimarlo ad iniziare l’espropriazione forzata di beni, col fine di liquidarli e recuperare il credito dovuto. Per ricorrere alla procedura monitoria è necessario che il credito abbia determinati requisiti, al di fuori dei quali non è possibile ricorrere a questa pratica.

Quando può essere richiesto tale decreto?

Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, può ricorrere al procedimento di ingiunzione per ottenere la condanna del debitore al pagamento di quanto dovuto. Solitamente la restituzione di denaro è il caso più comune. Le parti sono le seguenti:

  • il creditore viene definito ricorrente o ingiungente
  • il debitore è il resistente o ingiunto.

Per depositare un ricorso per decreto ingiuntivo è necessario che ricorrano due condizioni:

1)  il ricorrente sia titolare di un diritto di credito;

2)  abbia una prova scritta del credito vantato.

Come si deve comportare il debitore?

Come abbiamo visto, l’emissione del decreto ingiuntivo avviene unicamente su richiesta del creditore, in assenza di contraddittorio del debitore. L’ingiunto può formulare opposizione al decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.). Quando viene presentata l’opposizione, siamo nel caso di un processo ordinario, che quindi comporta un allungamento dei tempi e un aumento dei costi. Nell’opposizione le parti sono:

  • l’opponente, ossia il debitore presunto,
  • l’opposto, ossia il creditore che ha ottenuto il provvedimento monitorio.

Si realizza così un’inversione formale delle parti. Poiché il debitore, opponente riveste il ruolo formale di attore (mentre sarebbe il convenuto) e il creditore , opposto risulta essere il convenuto (invece, sostanzialmente è l’attore). Presentata quindi l’opposizione al decreto, il procedimento verrà svolto nel contraddittorio tra le parti. Sarà il creditore quindi a dover dimostrare quanto preteso nella precedente fase monitoria. In questo ribaltamento delle parti, il debitore potrà difendersi contestando l’inammissibilità della pretesa fatta dal, in questo caso, presunto creditore.

Procedimento di mediazione obbligatoria

Preme ricordare che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo occorre esperire il procedimento di mediazione obbligatoria (esclusa in caso di proposizione del procedimento monitorio), infatti, la presenza di un’opposizione fa sì che questo diventi un procedimento ordinario, e segue quindi tutte le regole del caso. Il mancato esperimento comporta l’improcedibilità della domanda. L’opposizione si propone con atto di citazione, salvo il caso di crediti relativi a rapporti di lavoro o locazione in cui si impiega il ricorso.

Come si propone l'opposizione?

L’atto di citazione in opposizione, come abbiamo visto, ha la forma della citazione e il contenuto di una comparsa di risposta. L’opposizione deve essere presentata con le seguenti tempistiche:

  • entro 40 giorni decorrenti dalla notifica del decreto,
  • entro 50 giorni se l’intimato risiede in un paese dell’Unione europea,
  • entro 60 giorni se l’intimato risiede in un paese al di fuori dell’Unione europea, il termine non può essere inferiore a 30 né superiore a 120 (art. 641 c. 2 c.p.c.),
  • tra i 10 e i 60 giorni quando concorrono i giusti motivi.

L’opposizione non verrà accettata se non rispetta i termini appena citati, salvo il caso di opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.), che ricorre allorché il debitore dimostri di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo:

  • per irregolarità della notificazione,
  • per caso fortuito,
  • per forza maggiore.

In ogni caso, l’opposizione tardiva è inammissibile decorsi 10 giorni dal primo atto di esecuzione, come ad esempio il pignoramento di un determinato bene. L’atto di opposizione deve essere notificato al difensore del creditore (o alla parte se sta in giudizio personalmente); i termini di comparizione sono ordinari (un tempo erano ridotti della metà), ossia tra il giorno della notifica della citazione e quello dell’udienza di comparizione devono decorrere 90 giorni liberi (150 in caso di notifica all’estero). Il creditore opposto deve costituirsi almeno 20 giorni prima dell’udienza di comparizione e quando si costituisce, deve depositare il fascicolo del procedimento monitorio.

L'esito del giudizio

Il giudizio di opposizione può concludersi con:

  • il rigetto dell’opposizione, il decreto ingiuntivo diviene esecutivo se il rigetto è pronunciato con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è dichiarata con ordinanza l'estinzione (art. 653 c. 1 c.p.c.);
  • l’accoglimento integrale dell’opposizione, il decreto ingiuntivo opposto perde efficacia e viene sostituito dalla sentenza;
  • l’accoglimento parziale dell’opposizione, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta (art. 653 c. 2 c.p.c.).

Il provvedimento del giudice è soggetto agli ordinari mezzi di impugnazione, ovvero l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione ordinaria.

Se siete incorsi in un decreto ingiuntivo, speriamo di aver fatto chiarezza su questo atto giuridico. Per avere maggiori informazioni e un confronto gratuito con uno dei nostri consulenti potete rivolgervi all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonare allo 0444/1620697 oppure richiedere una consulenza gratuita.

Leave a comment

You are commenting as guest.
Contatta i professionisti di Debit Consulting

La società Debit Consulting S.r.l., nell'erogare i propri servizi, si riserva di valutare in via preliminare la fattibilità della pratica, con particolare riferimento alla capacità patrimoniale del cliente. Tale prestazione è da intendersi quale obbligazione di mezzi e non di risultato, rimanendo conseguentemente esclusa la garanzia di raggiungimento del risultato trattandosi, in particolare, di prestazione di carattere intellettuale. Il cliente è inoltre informato che nel caso di definizione a saldo e stralcio del debito affidato alla presente società, egli sarà segnalato a sofferenza presso la Centrale Rischi dell'ente creditore, le cui informazioni sono sempre consultabili dagli intermediari finanziari per il periodo relativo agli ultimi trentasei mesi, mentre senza alcun limite per il soggetto segnalato.

Debit Consulting S.r.l. | P.I. 04362330245
Privacy policy e Cookie Policy Powered by Web Surfers