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Contributo unificato: calcolo e modalità di versamento

Il contributo unificato è una tassa richiesta, secondo la legislazione italiana, col fine di coprire le spese legali inerenti a determinati procedimenti giudiziari. Ogni cittadino ha l’obbligo di corrispondere ogni qualvolta abbia l’esigenza o il dovere di accedere alla giustizia. Approfondiamo l’argomento.

Cos'è il contributo unificato?

Il contributo unificato è una tassa che viene richiesta in Italia per coprire le spese legali associate a diversi procedimenti giudiziari. Questa misura è stata introdotta nel 2014 come parte della riforma della giustizia civile per semplificare e uniformare i costi delle procedure legali. Il contributo unificato deve essere pagato da chiunque intraprenda le vie legali in diversi tipi di procedimenti, come ad esempio quelli civili, amministrativi, tributari e penali. L'importo del contributo varia in base al tipo di procedimento e al valore economico della causa. Solitamente, maggiore è il valore economico del procedimento, maggiore sarà anche l'importo del contributo unificato. Il pagamento del contributo unificato è necessario per poter avviare un procedimento legale. Inoltre, deve essere effettuato presso la cancelleria del tribunale competente prima di presentare l'atto di citazione o il ricorso. Se il contributo non viene pagato, il procedimento potrebbe essere dichiarato inammissibile o sospeso.

Anticipazione forfettaria: quando va pagata?

In questa sede ci sembra doveroso ricordare che per le cause civili va corrisposta anche un’altra somma. Quando si inizia un giudizio, è necessario pagare anche l’anticipazione forfettaria pari a 27,00 euro. 

Ad unica eccezione del caso in cui la ricerca dei beni da pignorare (nel caso di un pignoramento) sia telematica. La legislazione è stabilita 

dell’art. 30 DPR 115/2002. In linea generale, il pagamento della marca da bollo da 27,00 euro è sempre dovuto. Ad eccezione dei seguenti processi:

  • nei giudizi di lavoro;
  • nel procedimento per la ricerca telematica dei beni da pignorare;
  • nei procedimenti familiari, quali separazione e divorzio. È dovuto però in caso di ricorso per la nomina del curatore dell’eredità giacente, per le istanze al giudice tutelare, per l’amministrazione di sostegno, per la nomina di un esecutore testamentario e altri atti di questa natura.

Quando è dovuto il contributo unificato?

Il contributo unificato è dovuto ogni qualvolta si intende iniziare un procedimento giurisdizionale. Questa tassa va pagata però nel caso in cui si modifichi la domanda o si proponga una riconvenzionale o in caso di chiamata di terzo o di intervento autonomo. Nel dettaglio, è dovuto per i procedimenti:

  • civili;
  • amministrativi;
  • dal 2011, anche per i tributari.

Il contributo unificato si applica per ogni grado di giudizio nel processo civile, comprese le procedure concorsuali e quelle di volontaria giurisdizione. È dovuto anche per l’azione civile esercitata in sede penale. La disciplina normativa è custodita dal DPR 115/2002, il Testo Unico in materia di spese di giustizia.

Chi deve versare il contributo unificato?

Il contributo unificato deve essere corrisposto dalla parte che per prima si costituisce in giudizio. Questo significa che se ne deve occupare il soggetto che: 

  • inizia un procedimento civile,
  • propone un atto di una procedura concorsuale,
  • introduce un procedimento di volontaria giurisdizione,
  • deposita il ricorso introduttivo,
  • fa istanza per la vendita o per l’assegnazione dei beni pignorati, nei procedimenti di espropriazione forzata.

Il CU va pagato anche in caso di:

  • modifica della domanda,
  • domanda riconvenzionale,
  • chiamata in causa di terzo,
  • intervento autonomo.

Quanto è l'importo dovuto?

L’importo relativo al contributo unificato può variare, a meno che non sia stabilito in misura fissa. I fattori che influiscono sulla determinazione dell’importo sono i seguenti:

  • il grado di giudizio;
  • il tipo di procedimento;
  • il valore della causa.

La mancata dichiarazione di valore comporta il pagamento del contributo unificato nella misura massima. Attualmente di importo pari a 1.686,00 euro, come previsto dallo scaglione più alto, al momento posto per cifre superiori  a 520.000,00 euro.

Che cosa accade se non si paga?

Se il contributo unificato non viene pagato e quindi il versamento risulta omesso o insufficiente, il soggetto a cui spetta il pagamento riceverà un sollecito. Se anche con il sollecito, la quota non viene pagata, al soggetto verrà notificata una cartella esattoriale. Analizziamo le due situazioni.

Sollecito al pagamento da parte della cancelleria

La cancelleria notifica al domicilio eletto dalla parte (solitamente l’indirizzo PEC dell’avvocato) l’invito al pagamento dell’importo dovuto sottolineando che, in caso di mancato pagamento entro un mese dalla notifica, avverrà l’iscrizione a ruolo delle somme non pagate unitamente agli interessi. Il sollecito contiene 

  • il termine ultimo;
  • le modalità per il pagamento;
  •  la richiesta al debitore di depositare la ricevuta entro 10 giorni dall’avvenuto versamento.

 L’invito al pagamento equivale ad una messa in mora (ex art. 2943 e 1219 c.c.) ed interrompe il termine prescrizionale del diritto alla riscossione del contributo unificato.

La notifica della cartella esattoriale da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione 

Se entro 30 giorni dalla notifica di sollecito al saldo da parte della cancelleria il contributo unificato non è pagato, avviene l’iscrizione a ruolo del complessivo importo, che affida il recupero all’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Inoltre, si applica una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta dovuta (art. 16 c. 1 bis DPR 115/2002 che richiama l’art. 71 TU delle disposizioni concernenti l'imposta di registro DPR 131/1986)

CU pagato in misura non corretta: cosa fare?

Un soggetto può ritrovarsi anche nella seguente situazione: ha pagato il contributo unificato ma non nella misura corretta. Ad esempio, ha pagato in misura superiore al dovuto oppure lo ha versato in una situazione in cui non era obbligatorio. In questo caso, ovviamente, sorge il diritto di rimborso. La persona in questione dovrà presentare l’istanza specifica all’ufficio giudiziario di riferimento per il procedimento. Per ottenere il rimborso, avrà 2 anni di tempo a seguito del versamento per presentare la richiesta. Qualora sussistano i presupposti, il rimborso avviene ad opera dell’Agenzia delle Entrate.

La Circolare 33/2007

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate 33/2007 stabilisce che il diritto di rimborso spetta a tutti quei soggetti che:           

La circolare specifica che il diritto al rimborso sorge a favore di soggetti che:

  • abbiano effettuato il versamento del CU indebitamente,
  • abbiano pagato un contributo unificato in misura superiore al dovuto.

La casistica indicata, a titolo esemplificativo, è la seguente:

  • versamento di somme eccedenti lo scaglione di riferimento,
  • duplicazione di versamenti,
  • versamento effettuato a fronte di un procedimento giudiziario esente,
  • versamento a cui non sono seguiti il deposito e l'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo.

 

Speriamo di aver fatto chiarezza sulla questione del contributo unificato. Se ti ritrovi a dover pagare questa tassa, rivolgiti a degli esperti. Per avere maggiori informazioni, richiedi ora un confronto con uno dei nostri consulenti potete rivolgervi all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonare allo 0444/1620697 oppure richiedere una consulenza gratuita.

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