Se stai leggendo questo articolo è perché, probabilmente, sei oppresso dalle chiamate telefoniche minacciose degli operatori del recupero crediti. Se è così sei nel posto giusto, in questo articolo trovi le informazioni che ti servono per difenderti dalle aggressioni verbali e dalle minacce che spesso sono bugie atte a spaventare. Leggi con attenzione fino in fondo e se hai bisogno di aiuto contattaci, noi siamo dalla tua parte.
Prima di vedere cosa puoi fare tu, è importante capire cosa non può fare l’operatore del recupero crediti quando telefona. Questo serve a imparare come difenderti dalle “aggressioni” vocali e far capire al tuo interlocutore che conosci i tuoi diritti e i suoi limiti.
Innanzitutto nel settore del recupero crediti sono vietate le pratiche invasive che risultano lesive del diritto alla dignità personale e di riservatezza a prescindere dal ruolo di chi compie la chiamata. Partendo da questo principio analizziamo le altre cose che non possono essere fatte dal recupero crediti:
Prima di tutto memorizza queste informazioni per poterti difendere direttamente dalle telefonate inopportune. Chiedi le generalità di chi sta chiamando e rispondi a tono a chi ti aggredisce telefonicamente mostrando la tua nuova conoscenza della legge. Non in modo aggressivo ma calmo e competente, vedrai che i toni si smorzano subito. In caso contrario scrivi spiegando nel dettaglio la tua situazione a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., un Consulente esperto ti contatterà a breve per risolvere il tuo problema.
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La società Debit Consulting S.r.l., nell'erogare i propri servizi, si riserva di valutare in via preliminare la fattibilità della pratica, con particolare riferimento alla capacità patrimoniale del cliente. Tale prestazione è da intendersi quale obbligazione di mezzi e non di risultato, rimanendo conseguentemente esclusa la garanzia di raggiungimento del risultato trattandosi, in particolare, di prestazione di carattere intellettuale. Il cliente è inoltre informato che nel caso di definizione a saldo e stralcio del debito affidato alla presente società, egli sarà segnalato a sofferenza presso la Centrale Rischi dell'ente creditore, le cui informazioni sono sempre consultabili dagli intermediari finanziari per il periodo relativo agli ultimi trentasei mesi, mentre senza alcun limite per il soggetto segnalato.