In questo articolo cercheremo di dare risposta a tutti quei clienti che spesso ci chiamano allarmati per paura di vedersi pignorata la casa o lo stipendio, in quanto insolventi nelle rate del finanziamento.
Per maggiore chiarezza espositiva procediamo per mezzo di un tipico esempio, tratto dalla nostra reale esperienza (1).
Il sig. Francesco, sposato e padre di un bambino, che di lavoro fa l’impiegato, due anni fa ha richiesto un prestito ad una nota finanziaria con l’obbligo di restituirlo, maggiorato degli interessi, entro il termine di cinque anni.
Il sig. Francesco, quindi, per i primi due anni ha pagato regolarmente la rata mensile senza particolare difficoltà. Tuttavia, nei mesi successivi, stante improvvise difficoltà economiche, anche dovute all’impatto della pandemia nel mondo del lavoro, il sig. Francesco ha avuto maggiori difficoltà a ripagare il prestito, stante le già numerose spese mensili che deve sostenere (come ad esempio la rata del mutuo, quella della macchina, spese sanitarie, alimentari ecc.).
Non essendo più riuscito a pagare la rata, o più di una rata, il sig. Francesco è stato chiamato dalla finanziaria che gli ha chiesto spiegazioni in merito. In altri casi è stato anche chiamato da una società di recupero crediti che gli ha intimato il pagamento delle rate rimaste insolute, spiegando che non può non pagare e che avrebbe corso dei rischi se non l’avesse subito fatto.
Magari al telefono è stata anche pronunciata la parola “pignoramento”, che ha subito allarmato il sig. Francesco.
Per rispondere a questa domanda si rende quindi opportuno approfondire il concetto giuridico di “beneficio del termine”.
Nel momento in cui tra due soggetti si instaura un rapporto obbligatorio (come nell’esempio, nel nostro caso, della concessione di un finanziamento dove la finanziaria Alfa presta dei soldi a Francesco, il quale si impegna a restituirli entro 5 anni) a carico di entrambe le parti nascono degli obblighi:
- obbligo a carico della finanziaria: di prestare il denaro;
- obbligo a carico del debitore: di restituirlo entro un certo termine;
Fatta questa premessa, è necessario soffermarsi sul termine del finanziamento. Nel nostro esempio Francesco si obbliga, a seguito della firma del contratto con la finanziaria, a restituire il prestito ricevuto nel termine massimo di cinque anni.
Questo termine è ciò che nel linguaggio giuridico si chiama “Decadenza del termine”, ed è regolato dall’articolo 1186 del Codice Civile.
La norma ci dice, in altre parole, che il debitore ha diritto di adempiere la sua prestazione (nel nostro caso la restituzione del denaro) nel termine che è stato concordato col creditore, il quale non può esigerlo prima.
Tuttavia, laddove il debitore sia risultato insolvente è diritto del creditore chiedere l’intera prestazione.
Per fare questa richiesta, quindi, il creditore deve dichiarare decaduto dal beneficio del termine il debitore, e solo allora potrà chiedere allo stesso l’intero importo.
Tornando al nostro esempio, quindi, fino a che la finanziaria non abbia dichiarato Francesco decaduto dal predetto beneficio (e ciò deve essere dichiarato a mezzo di lettera raccomandata) quest’ultimo NON potrà essere oggetto di alcuna procedura esecutiva. Nessun pignoramento, né mobiliare né immobiliare, potrà essere posto in essere nei suoi confronti.
Tornando allora alla domanda “che cosa succede se non pago una o più rate?”, la risposta è piuttosto semplice: il debitore diventa moroso.
Ciò significa che il debitore dovrà poi ripagare oltre alla rata corrente, anche quel plus dovuto al ritardo nel pagamento.
Ma, ribadiamo, fino a che non vi è la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, nessuna procedura esecutiva può essere avviata nei confronti del debitore.
A questo punto possiamo finalmente parlare della procedura esecutiva vera e propria.
Soltanto nel momento in cui il debitore sarà stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine, come meglio spiegato sopra, potrà essere avviata la procedura esecutiva nei suoi confronti.
La procedura esecutiva altro non è che quell’insieme di regole, contenute nel codice di procedura civile, che consentono al creditore di ottenere, in modo forzoso, la soddisfazione delle proprie ragioni di credito.
A segnare l’avvio della procedura esecutiva è proprio l’atto di pignoramento.
Attenzione: per notificare un atto di pignoramento non è sufficiente che il debitore sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine!
Propedeutici all’atto di pignoramento sono due atti antecedenti, ovvero il Decreto Ingiuntivo e l’atto di Precetto.
Non può esserci pignoramento se prima non sono stati notificati al debitore i predetti atti.
Ricapitolando:
1) Francesco non paga una o più rate del suo prestito;
2) viene quindi sollecitato al pagamento dalle società di recupero crediti;
3) se gli insoluti si prolungano viene dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
4) continuano i solleciti di pagamento;
5) il creditore notifica un Decreto Ingiuntivo;
6) trascorsi i termini di legge viene notificato l’atto di Precetto;
7) decorsi ancora gli ulteriori termini vieni notificato l’atto di Pignoramento;
8) Prende avvio la procedura esecutiva;
Come si percepisce da questo schema sintetico, quindi, le tempistiche per giungere ad un pignoramento, sia mobiliare sia immobiliare, sono molto lunghe.
Dal report (2) commissionato dal Ministero della Giustizia, ad esempio, si evince che il tempo medio di una procedura esecutiva immobiliare (quindi solo dopo aver ricevuto il pignoramento) oscilla tra i due e i quattro anni.
Sperando con questo breve riassunto di aver fatto chiarezza, nonché di aver rassicurato quelle persone che vivono nell’incubo di vedersi portati via i propri beni da un giorno all’altro, vi invitiamo a contattare i consulenti della Debit Consulting S.r.l. che sapranno darvi ulteriori informazioni valutando la vostra singola problematica per giungere ad una definizione positiva della vostra situazione.
Note:
1) I nomi e la relativa situazione personale e patrimoniale si intendono a titolo di esempio e a scopo puramente esplicativo;
2) https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/LimpattodelPCT.pdf
Via Ludovico Lazzaro Zamenhof, 817, 36100 Vicenza VI
La società Debit Consulting S.r.l., nell'erogare i propri servizi, si riserva di valutare in via preliminare la fattibilità della pratica, con particolare riferimento alla capacità patrimoniale del cliente. Tale prestazione è da intendersi quale obbligazione di mezzi e non di risultato, rimanendo conseguentemente esclusa la garanzia di raggiungimento del risultato trattandosi, in particolare, di prestazione di carattere intellettuale. Il cliente è inoltre informato che nel caso di definizione a saldo e stralcio del debito affidato alla presente società, egli sarà segnalato a sofferenza presso la Centrale Rischi dell'ente creditore, le cui informazioni sono sempre consultabili dagli intermediari finanziari per il periodo relativo agli ultimi trentasei mesi, mentre senza alcun limite per il soggetto segnalato.
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