fbpx

Saldo e stralcio delle cartelle esattoriali (lo stralcio col Fisco)

Una delle maggiori ricerche effettuate dai contribuenti, è relativa alla possibilità di stralciare le cartelle esattoriali.

Molti, infatti, promettono la possibilità di stralciare qualunque debito fiscale, indipendentemente dalla sua tipologia, anche se a ben vedere questo non è possibile.

Cerchiamo, pertanto, con questo articolo di fare chiarezza tenendo come linea guida le indicazioni fornite direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Anzitutto, il saldo e stralcio delle cartelle è un istituto introdotto con la Legge 145/2018, attraverso la quale possiamo definire il saldo e stralcio "una riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica (1)

La legge di cui sopra specifica chi sono i soggetti che possono usufruire del saldo e stralcio e per quale tipologia di debiti.

Anzitutto, i beneficiari del saldo e stralcio delle cartelle sono soltanto le persone fisiche, con riferimento ai debiti affidati all’Agenzia delle Entrate e riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

La procedura di saldo e stralcio di queste tipologie di debiti fiscali, consente non soltanto di ridurre gli importi dovuti al Fisco ma altresì di azzerare le sanzioni e gli interessi di mora.

La legge in parola, ancora, precisa che lo strumento del saldo e stralcio è diretto a tutte quelle persone fisiche che siano in una situazione di difficoltà economica.

Ma che cosa si intende per difficoltà economica?

E’ lo stesso testo di legge a definire lo stato di difficoltà, sancendo che la procedura di saldo e stralcio delle cartelle esattoriali è attivabile da tutte quelle persone fisiche il cui ISEE riferito al proprio nucleo familiare non superi la cifra di 20.000€.

Se sono una persona fisica in difficoltà economica posso stralciare tutti i debiti che ho con l’Agenzia delle Entrate?

No. I carichi rientranti nella procedura di saldo e stralcio sono esclusivamente quelli derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione, in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

Per i carichi derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali, l'applicabilità al “Saldo e stralcio” è stata subordinata all'approvazione di un'apposita delibera che ciascuna Cassa ha pubblicato, sul proprio sito internet istituzionale, entro il 16 settembre 2019, dandone altresì comunicazione, all'Agente della riscossione mediante posta elettronica certificata (2).

Aumento dei termini e nuove scadenze

Per usufruire del saldo e stralcio, così come delineato sopra, la legge 145/2018 ha previsto la scadenza del 30 aprile 2019, come termine per la presentazione della richiesta di definizione agevolata.

Il legislatore, tuttavia, ha deciso di riaprire i termini per l’adesione al saldo e stralcio fissando la nuova scadenza per presentare la domanda di adesione al 31 luglio 2019, per mezzo del c.d. Decreto Crescita (n. 34/2019).

A seguito dell’emergenza Covid-19 che ha colpito il nostro paese, il legislatore ha deciso di intervenire nuovamente per venire incontro a tutte quelle persone maggiormente in difficoltà.

In particolare la Legge n. 106/2021 di conversione del  “Decreto Sostegni-bis”, l’art. 1-sexies, pur non modificando le date di scadenza originariamente previste nella “Comunicazione delle somme dovute” del “Saldo e stralcio”, ha fissato nuovi termini entro i quali effettuare il pagamento delle rate 2020 e mantenere i benefici della definizione agevolata. Per il versamento delle rate 2021 c’è tempo fino al 30 novembre.

L’Agenzia delle Entrate specifica le varie nuove scadenze:

Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici del “Saldo e stralcio”, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il:

- 31 luglio 2021, per la rata in scadenza il 31 marzo 2020;

- 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;

Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. A titolo esemplificativo, per la scadenza del 30 settembre 2021, il pagamento potrà essere effettuato entro il 5 ottobre 2021.

Scadenza delle rate 2021

Per coloro che sono in regola con i versamenti delle rate del 2019 e del 2020, il termine “ultimo” per pagare quelle  in scadenza nel 2021 è differito al 30 novembre.

Anche in questo caso, per mantenere i benefici del "Saldo e stralcio", entro il termine previsto dalla Legge n. 106/2021 di conversione del “Decreto Sostegni-bis”, dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 31 marzo e il 31 luglio 2021.

Per il termine del 30 novembre 2021 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 6 dicembre 2021.

E per quanto riguarda i debiti fino a 5.000 euro? (3)

Il “Decreto Sostegni” ha previsto lo “Stralcio” dei debiti di importo residuo fino a 5 mila euro, per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Sono annullati i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”, hanno importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).

Le modalità dell’annullamento dei debiti sono state disposte dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2021 che ha fissato al 31 ottobre 2021 la data di cancellazione delle posizioni interessate.

Fino alla data stabilita dal citato Decreto ministeriale, è sospesa la riscossione di tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato al 23/03/2021 (data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”), e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

Tra i debiti oggetto dello “Stralcio” sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento del “Saldo e stralcio” di cui all’art. 3 DL n. 119/2018, all’art. 16-bis del DL n. 34/2019 e all’art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018.

I beneficiari dello “Stralcio” sono:

- le persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro;

- i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro;

L’annullamento non si applica alle seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:

- debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

- debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;

- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

 

Note:

1) https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/saldo-e-stralcio/cose-il-saldo-e-stralcio/

2) https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/saldo-e-stralcio/cose-il-saldo-e-stralcio/

3) https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/saldo-e-stralcio/Le-prossime-scadenze/

Leave a comment

You are commenting as guest.
Contatta i professionisti di Debit Consulting

La società Debit Consulting S.r.l., nell'erogare i propri servizi, si riserva di valutare in via preliminare la fattibilità della pratica, con particolare riferimento alla capacità patrimoniale del cliente. Tale prestazione è da intendersi quale obbligazione di mezzi e non di risultato, rimanendo conseguentemente esclusa la garanzia di raggiungimento del risultato trattandosi, in particolare, di prestazione di carattere intellettuale. Il cliente è inoltre informato che nel caso di definizione a saldo e stralcio del debito affidato alla presente società, egli sarà segnalato a sofferenza presso la Centrale Rischi dell'ente creditore, le cui informazioni sono sempre consultabili dagli intermediari finanziari per il periodo relativo agli ultimi trentasei mesi, mentre senza alcun limite per il soggetto segnalato.

Debit Consulting S.r.l. | P.I. 04362330245
Privacy policy e Cookie Policy Powered by Web Surfers