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Il pignoramento dello stipendio

In questo articolo affronteremo uno dei temi che maggiormente preoccupano un debitore, ovvero il pignoramento dello stipendio.

Anzitutto, il pignoramento dello stipendio fa parte di quella procedura esecutiva del pignoramento presso terzi che abbiamo affrontato in un nostro articolo (puoi leggere l'articolo dedicato nella sezione del blog).

Nel caso specifico la procedura esecutiva, una volta posti in essere i due atti propedeutici quali il titolo esecutivo e l’atto di precetto, comincia con la notifica dell’atto di pignoramento al terzo pignorato (per l’appunto il datore di lavoro).

Qualora quest’ultimo dovesse rendere dichiarazione positiva (rimandiamo al nostro articolo come sopra) il pignoramento potrà andare a buon fine.

Ci sono dei limiti al pignoramento dello stipendio?

Sì. Il codice di procedura civile disciplina i limiti della pignorabilità dello stipendio nella misura massima del quinto, salvo non si tratti di crediti alimentari.

Per fare un esempio pratico: a fronte di uno stipendio di 1.200€ al mese, il quantum pignorabile sarà pari ad euro 240, fino alla concorrenza dell’intero credito.

Ciò significa, sempre dal punto di vista pratico, che il lavoratore ogni mese nella propria busta paga troverà una riduzione pari all’importo pignorato (in busta paga troverà la dicitura: trattenuta).

E’ sempre possibile, tuttavia, proporre un’istanza di riduzione del quantum pignorabile, ovvero chiedere al giudice di diminuire l’importo, automaticamente previsto dal codice di procedura, fino al limite di 1/10.

Sarà quindi necessario, in questo caso, dimostrare al giudice le motivazioni che hanno condotto il debitore ad avanzare la predetta istanza di riduzione.

Esistono poi altri limiti e altri casi particolari. Il pignoramento dello stipendio, infatti, potrebbe avere ad oggetto delle somme già accreditate sul conto corrente bancario o postale del lavoratore. In questo caso il pignoramento può essere effettuato per un importo massimo eccedente il triplo dell’assegno sociale (545 c.p.c. ottavo comma), il quale viene rideterminato ogni anno dall’Inps.

Nel 2021 (1) il valore dell’assegno sociale è pari ad euro 460,28.

Ciò significa che il triplo del predetto valore è pari ad euro 1.380,84 e, conseguentemente, il pignoramento delle somme accreditate sul conto corrente potrà avvenire solo laddove vi sia una capienza superiore a detto importo.

Facciamo un esempio: se sul conto corrente del debitore è stato accreditato uno stipendio di 1.700€, il creditore potrà pignorare la differenza tra questa somma e il triplo del valore dell’assegno sociale. Quindi 1.700 – 1380,84 = 319,16.

Questa sarà la somma che il debitore si vedrà pignorato.

Esistono poi altre casistiche particolari per le quali vi invitiamo a contattare i professionisti della Debit Consulting S.r.l. che sapranno darvi tutte le risposte del caso.

 

Note:

1) Circolare INPS 148/2020;

 

 

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