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Il pignoramento della pensione

Proseguiamo i nostri articoli in tema dell’istituto del pignoramento soffermandoci oggi sul pignoramento della pensione.

Anche il pignoramento della pensione, così come quello dello stipendio, rientra nel novero della procedura del pignoramento presso terzi, cui vi rimandiamo per un approfondimento all'articolo già pubblicato nel nostro blog.

Anche in questo caso il codice di procedura civile si occupa di definire i limiti entro cui è possibile procedere al pignoramento della pensione.

Come si pignora la pensione?

Il creditore procedente potrà decidere, in particolare, quale di due strade intraprendere per pignorare la pensione.

1) Prima che la pensione venga erogata: in questo caso il pignoramento, oltre che al pensionato, verrà notificato anche all’Inps in qualità di terzo pignorato. A questo punto l’Inps dovrà trattenere dall’assegno pensionistico quella parte di pensione pignorata fino alla concorrenza dell’intero credito del creditore.

In questo caso non tutta la pensione può essere pignorata, esistendo due limiti.

Anzitutto, non è possibile pignorare una somma eccedente il c.d. minimo vitale, ovvero la pensione non può essere pignorata oltre questo limite.

Il minimo vitale è pari ad una volta e mezza l’assegno sociale che, per l’anno 2021, è a pari a 460,28€.

Quindi, moltiplicando per una volta e mezza detto importo, scopriamo che il minimo vitale è pari ad euro 690,42. Questa è quindi la soglia massima entro cui si può procedere al pignoramento della pensione.

Invece, la parte eccedente il minimo vitale può essere pignorata nel limite del quinto.

2) Quando la pensione è accreditata in banca: in questo secondo caso il creditore notificherà l’atto di pignoramento oltre che al pensionato anche all’istituto di credito dove viene accreditata la pensione.

Se sul conto corrente non affluiscono redditi di natura diversa, è possibile pignorare le pensione entro i seguenti limiti:

- quanto alle somme già depositate (quindi i risparmi) queste sono pignorabili nel limiti che eccedono il triplo dell’assegno sociale, ovvero 1.380,84€. Chi ha meno di questa somma depositata non rischierà il pignoramento, chi ha di più vedrà pignorata la parte eccedente;

- quanto alle successive mensilità che vengono versate per la pensione, queste saranno pignorabili nel limite del quinto. In questo caso, quindi, non vale più il discorso del minimo vitale;

E la pensione di invalidità e accompagnamento?

La pensione di invalidità o inabilità può essere pignorata entro i limiti predetti, in quanto viene riconosciuta sulla base dei contributi versati.

Laddove, invece, si tratti di invalidità civile, cioè degli assegni corrisposti alle persone invalidi civili totali o parziali, il pignoramento non è possibile. Tali misure infatti hanno natura c.d. assistenziale. Anche l’assegno di accompagnamento, essendo una prestazione di assistenza, non è pignorabile.

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